Sentenza 243/1989 (ECLI:IT:COST:1989:243)
Massima numero 12714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Titolo
SENT. 243/89 B. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI - GIUDICI DI CASSAZIONE - RESPONSABILITA' PER FATTI INESCUSABILMENTE IGNORATI O PRESUPPOSTI - NECESSITA' CHE ESSI EMERGANO DALLA SENTENZA IMPUGNATA O DAL RICORSO - MANCANZA DI ESPRESSA SPECIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/89 B. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI - GIUDICI DI CASSAZIONE - RESPONSABILITA' PER FATTI INESCUSABILMENTE IGNORATI O PRESUPPOSTI - NECESSITA' CHE ESSI EMERGANO DALLA SENTENZA IMPUGNATA O DAL RICORSO - MANCANZA DI ESPRESSA SPECIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Se e' vero che l'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), della legge 13 aprile 1988 n. 117, non distingue esplicitamente la posizione dei giudici di merito da quella dei giudici di cassazione, e' evidente che ai fini della responsabilita' civile di questi ultimi puo' avere rilievo soltanto la colpa grave in cui siano incorsi nell'esercizio del controllo di legittimita' dei provvedimenti impugnati, esperibile attraverso l'esame dei medesimi e dei relativi atti e documenti; fermo restando, peraltro, che le valutazioni di fatto possono avere rilievo quanto agli 'errores in procedendo'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, cit., in quanto - riguardo alla responsabilita' civile dei giudici di cassazione - non specifica che i fatti inescusabilmente ignorati o presupposti debbono emergere dalla sentenza impugnata o dal ricorso).
Se e' vero che l'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), della legge 13 aprile 1988 n. 117, non distingue esplicitamente la posizione dei giudici di merito da quella dei giudici di cassazione, e' evidente che ai fini della responsabilita' civile di questi ultimi puo' avere rilievo soltanto la colpa grave in cui siano incorsi nell'esercizio del controllo di legittimita' dei provvedimenti impugnati, esperibile attraverso l'esame dei medesimi e dei relativi atti e documenti; fermo restando, peraltro, che le valutazioni di fatto possono avere rilievo quanto agli 'errores in procedendo'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, cit., in quanto - riguardo alla responsabilita' civile dei giudici di cassazione - non specifica che i fatti inescusabilmente ignorati o presupposti debbono emergere dalla sentenza impugnata o dal ricorso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte