Sentenza 243/1989 (ECLI:IT:COST:1989:243)
Massima numero 12716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Titolo
SENT. 243/89 D. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI - MEMBRI DEL COLLEGIO PENALE DIVERSI DAL RELATORE - RESPONSABILITA' PER GLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DALLA DECISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/89 D. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI - MEMBRI DEL COLLEGIO PENALE DIVERSI DAL RELATORE - RESPONSABILITA' PER GLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DALLA DECISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esercizio della funzione giurisdizionale esige imprescindibilmente che tutti i componenti del collegio giudicante conoscano a fondo gli elementi del processo, poiche' soltanto cosi' viene assolto un essenziale loro dovere e risulta tutelata la posizione del cittadino. La validita' di tale affermazione non e' minimamente attenuata dalle caratteristiche del processo penale - e specificamente dal principio di immediatezza della decisione - e non risulta contraddetta da alcuna delle norme che ne regolano lo svolgimento, onde deve escludersi che i membri del collegio penale diversi dal relatore (e dal presidente) siano responsabili civilmente degli eventuali danni derivanti dalla decisione pur senza poter avere - diversamente dai membri del collegio civile e dal giudice monocratico - una completa conoscenza del processo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 16 della legge 13 aprile 1988 n. 117, in riferimento all'art. 3 Cost.).
L'esercizio della funzione giurisdizionale esige imprescindibilmente che tutti i componenti del collegio giudicante conoscano a fondo gli elementi del processo, poiche' soltanto cosi' viene assolto un essenziale loro dovere e risulta tutelata la posizione del cittadino. La validita' di tale affermazione non e' minimamente attenuata dalle caratteristiche del processo penale - e specificamente dal principio di immediatezza della decisione - e non risulta contraddetta da alcuna delle norme che ne regolano lo svolgimento, onde deve escludersi che i membri del collegio penale diversi dal relatore (e dal presidente) siano responsabili civilmente degli eventuali danni derivanti dalla decisione pur senza poter avere - diversamente dai membri del collegio civile e dal giudice monocratico - una completa conoscenza del processo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 16 della legge 13 aprile 1988 n. 117, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte