Sentenza 243/1989 (ECLI:IT:COST:1989:243)
Massima numero 12717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Titolo
SENT. 243/89 E. RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO ALLA PARTE CIVILE - NECESSITA' - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/89 E. RICORSO PER CASSAZIONE - AVVISO ALLA PARTE CIVILE - NECESSITA' - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Allo stato della giurisprudenza penale, nel giudizio per cassazione la parte civile deve essere informata del ricorso dell'imputato e messa in condizione di partecipare al dibattimento, sia pure soltanto mediante avviso al difensore, onde non sussiste violazione del diritto di difesa della parte suddetta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 534 e 536 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost.).
Allo stato della giurisprudenza penale, nel giudizio per cassazione la parte civile deve essere informata del ricorso dell'imputato e messa in condizione di partecipare al dibattimento, sia pure soltanto mediante avviso al difensore, onde non sussiste violazione del diritto di difesa della parte suddetta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 534 e 536 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte