Sentenza 243/1989 (ECLI:IT:COST:1989:243)
Massima numero 12718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
13/04/1989; Decisione del
13/04/1989
Deposito del 28/04/1989; Pubblicazione in G. U. 03/05/1989
Titolo
SENT. 243/89 F. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI - GIUDICI AMMINISTRATIVI - RESPONSABILITA' DERIVANTE DA LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/89 F. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI - GIUDICI AMMINISTRATIVI - RESPONSABILITA' DERIVANTE DA LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La responsabilita' civile incombente sul giudice ai sensi della legge n. 117 del 1988 non e' collegata alla posizione giuridica sostanziale - di diritto o di interesse legittimo - dedotta nel giudizio, ma deriva dal mancato o inesatto adempimento del dovere degli organi giudiziari di rendere effettiva la tutela giurisdizionale, e dunque nasce in ogni caso dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e precisamente di quel diritto fondamentale costituito dalla posizione giuridica processuale di cui, in correlazione al suddetto dovere, sono titolari le parti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8, e dell'art. 5, L. 13 aprile 1988 n. 117, sollevate - in riferimento agli artt. 103, 113 e 125, comma secondo, Cost. - censurando l'imposizione, a carico del giudice amministrativo, di una responsabilita' civile per lesione di interessi legittimi, e, in base a tale presupposto, l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in punto di ammissibilita' delle relative controversie).
La responsabilita' civile incombente sul giudice ai sensi della legge n. 117 del 1988 non e' collegata alla posizione giuridica sostanziale - di diritto o di interesse legittimo - dedotta nel giudizio, ma deriva dal mancato o inesatto adempimento del dovere degli organi giudiziari di rendere effettiva la tutela giurisdizionale, e dunque nasce in ogni caso dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e precisamente di quel diritto fondamentale costituito dalla posizione giuridica processuale di cui, in correlazione al suddetto dovere, sono titolari le parti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8, e dell'art. 5, L. 13 aprile 1988 n. 117, sollevate - in riferimento agli artt. 103, 113 e 125, comma secondo, Cost. - censurando l'imposizione, a carico del giudice amministrativo, di una responsabilita' civile per lesione di interessi legittimi, e, in base a tale presupposto, l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in punto di ammissibilita' delle relative controversie).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 125
co. 2
Altri parametri e norme interposte