Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Requisiti per l'accesso e obblighi dei medici assegnatari - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 120, primo comma, Cost. - degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 5, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020.
(Nella specie, la rinuncia fa seguito alla intervenuta modifica di entrambe le disposizioni impugnate ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 19 del 2020).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dalla controparte costituita in giudizio, determina l'estinzione del processo.