Sentenza 247/1989 (ECLI:IT:COST:1989:247)
Massima numero 13572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
15/05/1989; Decisione del
15/05/1989
Deposito del 16/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 247/89 - REATI TRIBUTARI - FRODE FISCALE - RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PUNIBILITA' SOLO IN CASO DI ALTERAZIONE IN MISURA RILEVANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA -COST., ART. 25, SECONDO COMMA -D.L. 1^ LUGLIO 1982, N. 429, CONV. IN L. 7 AGOSTO 1982, N. 516, ART. 4, N. 7.
SENT. 247/89 - REATI TRIBUTARI - FRODE FISCALE - RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PUNIBILITA' SOLO IN CASO DI ALTERAZIONE IN MISURA RILEVANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA -COST., ART. 25, SECONDO COMMA -D.L. 1^ LUGLIO 1982, N. 429, CONV. IN L. 7 AGOSTO 1982, N. 516, ART. 4, N. 7.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., ed all'art. 3 - dell'art. 4, primo comma, n. 7 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione in 'misura rilevante' del risultato della dichiarazione. La 'misura rilevante' dell'alterazione non e', per se', giuridicamente configurabile quale momento d'un elemento costitutivo del reato di frode fiscale, non facendo parte del dolo ne' esprimendo il contenuto offensivo del fatto, che si esaurisce nell'alterazione fraudolenta della dichiarazione (realizzabile mediante dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito). Tale alterazione, infatti, a prescindere dalla 'misura', piu' o meno rilevante, e' idonea a frustrare il potere di accertamento tributario ed a pregiudicare la c.d. 'trasparenza' della dichiarazione. La misura rilevante dell'alterazione e' un elemento di natura quantitativa attraverso il quale il legislatore ha selezionato l'aumento delle frodi punibili. La norma incriminatrice in questione, considerando intrinsecamente offensiva la condotta simulatoria o dissimulatoria idonea a determinare l'alterazione del risultato della dichiarazione, soddisfa l'esigenza di determinatezza delle fattispecie penali, 'ex' art. 25, secondo comma, Cost., disposizione che non risulta violata dalla circostanza che il legislatore abbia ritenuto opportuno sanzionare solo le frodi fiscali che si risolvono in un'alterazione rilevante della dichiarazione. L'operativita' del 'filtro selettivo', costituito dal riferimento alla 'misura rilevante' dell'alterazione della dichiarazione, deve rispondere al principio di determinatezza, non piu' in funzione di garanzia della liberta', ma in funzione di quella dell'attuazione della parita' di trattamento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost. A quanto proposto giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione della locuzione 'misura rilevante', nel quadro dell'ipotesi criminosa in esame, i quali consentono di evitare disparita' di trattamento nella repressione del delitto 'de quo': 1) il criterio percentuale, in base al quale la misura dell'alterazione del risultato della dichiarazione deve valutarsi stabilendo una proporzione tra il risultato dell'alterazione e quello che sarebbe dovuto emergere da una dichiarazione regolare; 2) il criterio assoluto, secondo il quale l'alterazione, per esser penalmente rilevante, deve assumere una consistenza significativa in termini assoluti, onde evitare che i percettori di redditi piu' modesti siano soggetti ad un 'rischio penale' maggiore, in dipendenza esclusiva delle loro condizioni economiche, in contrasto con l'art. 3, secondo comma, Cost.; 3) il criterio proporzionale all'entita' dellimposta suscettiva di evasione, in base al quale si tiene conto del rapporto tra imposta pagata ed imposta dovuta.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., ed all'art. 3 - dell'art. 4, primo comma, n. 7 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione in 'misura rilevante' del risultato della dichiarazione. La 'misura rilevante' dell'alterazione non e', per se', giuridicamente configurabile quale momento d'un elemento costitutivo del reato di frode fiscale, non facendo parte del dolo ne' esprimendo il contenuto offensivo del fatto, che si esaurisce nell'alterazione fraudolenta della dichiarazione (realizzabile mediante dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito). Tale alterazione, infatti, a prescindere dalla 'misura', piu' o meno rilevante, e' idonea a frustrare il potere di accertamento tributario ed a pregiudicare la c.d. 'trasparenza' della dichiarazione. La misura rilevante dell'alterazione e' un elemento di natura quantitativa attraverso il quale il legislatore ha selezionato l'aumento delle frodi punibili. La norma incriminatrice in questione, considerando intrinsecamente offensiva la condotta simulatoria o dissimulatoria idonea a determinare l'alterazione del risultato della dichiarazione, soddisfa l'esigenza di determinatezza delle fattispecie penali, 'ex' art. 25, secondo comma, Cost., disposizione che non risulta violata dalla circostanza che il legislatore abbia ritenuto opportuno sanzionare solo le frodi fiscali che si risolvono in un'alterazione rilevante della dichiarazione. L'operativita' del 'filtro selettivo', costituito dal riferimento alla 'misura rilevante' dell'alterazione della dichiarazione, deve rispondere al principio di determinatezza, non piu' in funzione di garanzia della liberta', ma in funzione di quella dell'attuazione della parita' di trattamento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost. A quanto proposto giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione della locuzione 'misura rilevante', nel quadro dell'ipotesi criminosa in esame, i quali consentono di evitare disparita' di trattamento nella repressione del delitto 'de quo': 1) il criterio percentuale, in base al quale la misura dell'alterazione del risultato della dichiarazione deve valutarsi stabilendo una proporzione tra il risultato dell'alterazione e quello che sarebbe dovuto emergere da una dichiarazione regolare; 2) il criterio assoluto, secondo il quale l'alterazione, per esser penalmente rilevante, deve assumere una consistenza significativa in termini assoluti, onde evitare che i percettori di redditi piu' modesti siano soggetti ad un 'rischio penale' maggiore, in dipendenza esclusiva delle loro condizioni economiche, in contrasto con l'art. 3, secondo comma, Cost.; 3) il criterio proporzionale all'entita' dellimposta suscettiva di evasione, in base al quale si tiene conto del rapporto tra imposta pagata ed imposta dovuta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte