Sentenza 250/1989 (ECLI:IT:COST:1989:250)
Massima numero 13872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 250/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DI PENSIONE IN CASO DI CUMULO CON ALTRO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NEL REGIME ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1983 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 22 LUGLIO 1966, ART. 19, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - INTEGRAZIONI AL MINIMO Nel regime giuridico anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 463 del 1983, convertito in L. n. 683 del 1983, sono lesive del principio costituzionale di eguaglianza le preclusioni dell'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu' pensioni, disposte con riferimento all'eventualita' che, per effetto del cumulo delle pensioni stesse, venga superato il trattamento minimo garantito: donde l'illegittimita' costituzionale dello art. 19, secondo comma della legge n. 613 del 1966 che esclude detta integrazione relativamente alla pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione Speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della medesima gestione. - v. S.nn. 184/1988; 1086/1988; 179/1989; 184/1988; 102/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte