Sentenza 251/1989 (ECLI:IT:COST:1989:251)
Massima numero 12869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12870  12871


Titolo
SENT. 251/89 A. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGI E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO QUALIFICATI, DALLA LEGGE IN BASE ALLA QUALE VENGONO EMANATI, COME REGOLAMENTI - MANCANZA DI ELEMENTI CHE CONTRADDICANO TALE NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D. 17 AGOSTO 1907 N. 642, ART. 26. - COST., ARTT. 3 E 24.

Testo
Esorbita dalla competenza della Corte costituzionale, trattandosi di atti privi di forza di legge, il sindacato di disposizioni contenute in un decreto del Governo che sia qualificato, sia pure indirettamente, come "regolamento" dalla legge in base alla quale il decreto stesso viene emanato - nella specie il R.D. 17 agosto 1907 n. 642, emanato sulla base dell'art. 16, primo comma, L. 7 marzo 1907 n. 62 - senza che tale natura regolamentare sia da altri elementi contraddetta. Deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 26, R.D. 17 agosto 1907 n. 642. - cfr. S.n. 118/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte