Sentenza 251/1989 (ECLI:IT:COST:1989:251)
Massima numero 12870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12869  12871


Titolo
SENT. 251/89 B. PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O INCIDENTALI RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI - INESTENSIBILITA' DEI MEZZI DI PROVA PREVISTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - TUTELA ATTENUATA RISPETTO ALLA TUTELA PIU' AMPIA ASSICURATA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D. 6 GIUGNO 1924 N. 1054, ART. 44, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE L. 6 DICEMBRE 1971 N. 1034, ART. 8, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
La giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo - diversamente dalla giurisdizione esclusiva, che determina uno spostamento della tutela dei diritti soggettivi dal giudice ordinario a quello amministrativo - concerne sempre la tutela degli interessi legittimi, anche quando nell'esercizio di essa sia necessario decidere in via incidentale questioni attinenti a diritti soggettivi. La risoluzione della controversia principale non e' diretta ad assicurare la tutela di questi ultimi che, essendo conosciuti dal giudice ammnistrativo solo in via pregiudiziale ed incidentale e quindi senza dar luogo a giudicato, vengono in via principale pur sempre tutelati, con forza di giudicato, dinanzi al giudice ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento ivi sanciti, impedendo la norma impugnata che il giudice amministrativo, allorche' si trovi a decidere questioni pregiudiziali di competenza del giudice ordinario, possa esperire i normali mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, sicche' la medesima questione giuridica, definibile in modo organico e compiuto dinanzi al giudice ordinario adito in via principale, troverebbe invece ostacoli processuali insuperabili dinanzi al giudice amministratvo chiamato a deciderla in via incidentale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte