Sentenza 251/1989 (ECLI:IT:COST:1989:251)
Massima numero 12871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Titolo
SENT. 251/89 C. PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O INCIDENTALI RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - INESTENSIBILITA' AL PROCESSO AMMINISTRATIVO DEI MEZZI PROBATORI PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 26 GIUGNO 1924 N. 1054, ART.44, IN RELAZIONE L. 6 DICEMBRE 1971 N. 1034, ART. 8, PRIMO COMMA. - COST., ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA.
SENT. 251/89 C. PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O INCIDENTALI RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - INESTENSIBILITA' AL PROCESSO AMMINISTRATIVO DEI MEZZI PROBATORI PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 26 GIUGNO 1924 N. 1054, ART.44, IN RELAZIONE L. 6 DICEMBRE 1971 N. 1034, ART. 8, PRIMO COMMA. - COST., ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA.
Testo
L'estensione di tutti o di qualcuno dei mezzi probatori, previsti dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti soggettivi, al processo amministrativo, quando questo riguardi interessi legittimi, spetta al discrezionale potere del legislatore, data l'impossibilita' di un automatico trapianto, nel processo amministrativo di legittimita', del sistema probatorio proprio del processo civile, in quanto la sussistenza di quelle limitazioni peculiari del processo civile comunque richiederebbe un'operazione di adattamento che non potrebbe certo conseguire alla pronuncia additiva di questa Corte, come auspicato dal giudice 'a quo', bensi' ad una articolata disciplina legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, in relazione all'art. 8, primo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il duplice profilo della effettivita' della tutela giurisdizionale assicurata a chiunque agisce in giudizio e della 'par condicio' delle parti in causa, implicando la limitatezza degli attuali mezzi di prova l'acquisizione di elementi provenienti da una sola delle parti).
L'estensione di tutti o di qualcuno dei mezzi probatori, previsti dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti soggettivi, al processo amministrativo, quando questo riguardi interessi legittimi, spetta al discrezionale potere del legislatore, data l'impossibilita' di un automatico trapianto, nel processo amministrativo di legittimita', del sistema probatorio proprio del processo civile, in quanto la sussistenza di quelle limitazioni peculiari del processo civile comunque richiederebbe un'operazione di adattamento che non potrebbe certo conseguire alla pronuncia additiva di questa Corte, come auspicato dal giudice 'a quo', bensi' ad una articolata disciplina legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, in relazione all'art. 8, primo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il duplice profilo della effettivita' della tutela giurisdizionale assicurata a chiunque agisce in giudizio e della 'par condicio' delle parti in causa, implicando la limitatezza degli attuali mezzi di prova l'acquisizione di elementi provenienti da una sola delle parti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte