Sentenza 255/1989 (ECLI:IT:COST:1989:255)
Massima numero 13000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 255/89. LAVORO - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - PATTO DI PROVA DEI LAVORATORI OBBLIGATORIAMENTE AVVIATI AL LAVORO - COMPATIBILITA' COL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AVVIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482, ARTT. 10, COMMA PRIMO E 16, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 2, 3, COMMA SECONDO, 4.
SENT. 255/89. LAVORO - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - PATTO DI PROVA DEI LAVORATORI OBBLIGATORIAMENTE AVVIATI AL LAVORO - COMPATIBILITA' COL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AVVIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482, ARTT. 10, COMMA PRIMO E 16, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 2, 3, COMMA SECONDO, 4.
Testo
Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensi' in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidita' e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalita' e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarieta' che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).
Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensi' in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidita' e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalita' e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarieta' che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte