Sentenza 257/1989 (ECLI:IT:COST:1989:257)
Massima numero 13958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 257/89 - MILITARE - GENERALE E COLONNELLO - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DEI QUADRI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804, ART. 7. - LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113, ARTT. 50 E 55. - LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224, ART. 43.
SENT. 257/89 - MILITARE - GENERALE E COLONNELLO - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DEI QUADRI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804, ART. 7. - LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113, ARTT. 50 E 55. - LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224, ART. 43.
Testo
La norma impugnata, secondo la quale le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo previsto dall'art.3 della stessa legge, nei gradi di generale e colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, nel senso che se l'esaurimento della categoria che precede non sia sufficiente ad eliminare l'eccedenza si passa alla categoria successiva, non contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto a) il sistema e' strutturato in modo che si effettui un numero fisso di promozioni ogni anno a prescindere dalle vacanze nelle qualifiche dirigenziali, determinando l'esigenza di eliminare le unita' in eccedenza, per realizzare la corrispondenza tra personale in servizio e funzioni da espletare; b) i principi costituzionali invocati consentono che nella disciplina del rapporto prevalga l'interesse pubblico rispetto a quello del dipendente, purche' a questi venga assicurato un adeguato trattamento economico e di quescenza; c) la priorita' nel ruolo di ciascuna qualifica dirigenziale non equivale a maggior merito tra pari grado perche' il ruolo non e' formato in base ad unico e contestuale giudizio sul merito, costituendo invece il risultato di una progressiva formazione nel tempo in base al criterio prevalente dell'anzianita'; d) non sussiste disparita' di trattamento degli ufficiali in aspettativa rispetto a quelli collocati in posizione ausiliaria perche' anche i primi possono essere utilizzati dal Governo per esigenze del Ministero della difesa - (Dichiarazione di non fondatezza della questione).
La norma impugnata, secondo la quale le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo previsto dall'art.3 della stessa legge, nei gradi di generale e colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, nel senso che se l'esaurimento della categoria che precede non sia sufficiente ad eliminare l'eccedenza si passa alla categoria successiva, non contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto a) il sistema e' strutturato in modo che si effettui un numero fisso di promozioni ogni anno a prescindere dalle vacanze nelle qualifiche dirigenziali, determinando l'esigenza di eliminare le unita' in eccedenza, per realizzare la corrispondenza tra personale in servizio e funzioni da espletare; b) i principi costituzionali invocati consentono che nella disciplina del rapporto prevalga l'interesse pubblico rispetto a quello del dipendente, purche' a questi venga assicurato un adeguato trattamento economico e di quescenza; c) la priorita' nel ruolo di ciascuna qualifica dirigenziale non equivale a maggior merito tra pari grado perche' il ruolo non e' formato in base ad unico e contestuale giudizio sul merito, costituendo invece il risultato di una progressiva formazione nel tempo in base al criterio prevalente dell'anzianita'; d) non sussiste disparita' di trattamento degli ufficiali in aspettativa rispetto a quelli collocati in posizione ausiliaria perche' anche i primi possono essere utilizzati dal Governo per esigenze del Ministero della difesa - (Dichiarazione di non fondatezza della questione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte