Ordinanza 258/1989 (ECLI:IT:COST:1989:258)
Massima numero 12215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 258/89. CONCILIATORE - PRONUNCIA SECONDO EQUITA' - PRONUNCIA SECONDO DIRITTO. - CODICE CIVILE, ART. 2909; CODICE PROCEDURA CIVILE, ARTT. 113 E 324; - COST., ARTT. 3, 24, 102 E 106.

Testo
GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equita' e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale e' stato sollevato il dubbio di incostituzionalita', e cioe' l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equita' in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 106

Altri parametri e norme interposte