Ricorso in via principale - Sussistenza dell'interesse all'impugnazione e adeguatezza della motivazione - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza d'interesse all'impugnazione ed inadeguatezza della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020. Il ricorso indica con chiarezza qual è il pregiudizio temuto dall'illegittimo esercizio delle competenze regionali e descrive, seppur sinteticamente, le ragioni per cui, ove fosse accertato il contrasto con la legge statale di riferimento, risulterebbero violati gli ulteriori parametri costituzionali evocati.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'interesse a proporre l'impugnazione, nel giudizio in via principale, consiste nella tutela delle competenze legislative per come ripartite nella Costituzione. Il corretto inquadramento delle competenze legislative rappresenta, in questo senso, l'utilità che ci si attende dalla pronuncia richiesta. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 195 del 2017).