Ordinanza 261/1989 (ECLI:IT:COST:1989:261)
Massima numero 15527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 261/89. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI IN CUI UN MAGISTRATO ASSUME LA QUALITA' DI IMPUTATO O PERSONA OFFESA DAL REATO - PREVISIONE DI SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA SOLO NELL'IPOTESI DI APPARTENENZA DI DETTO MAGISTRATO ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO COMPETENTE A DECIDERE IN PRIMO O SECONDO GRADO - ESCLUSIONE DELLE SITUAZIONI DI APPARTENENZA AD ALTRO UFFICIO GIUDIZIARIO DELLA MEDESIMA SEDE, O CIRCOSCRIZIONE, O DISTRETTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 261/89. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI IN CUI UN MAGISTRATO ASSUME LA QUALITA' DI IMPUTATO O PERSONA OFFESA DAL REATO - PREVISIONE DI SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA SOLO NELL'IPOTESI DI APPARTENENZA DI DETTO MAGISTRATO ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO COMPETENTE A DECIDERE IN PRIMO O SECONDO GRADO - ESCLUSIONE DELLE SITUAZIONI DI APPARTENENZA AD ALTRO UFFICIO GIUDIZIARIO DELLA MEDESIMA SEDE, O CIRCOSCRIZIONE, O DISTRETTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura. Pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma (come quella, richiamata dal giudice a quo, dell'art. 11 del nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolva in modo diverso dalla disposizione impugnata il problema della competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati, e' espressione della discrezionalita' del legislatore, cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunita' di effettuare, attraverso il tempo, scelte diverse. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 41-bis cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione - dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato, all'ufficio giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o distretto). - S. n. 232/1984, O. n. 164/1987 e 165/1987.
Va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura. Pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma (come quella, richiamata dal giudice a quo, dell'art. 11 del nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolva in modo diverso dalla disposizione impugnata il problema della competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati, e' espressione della discrezionalita' del legislatore, cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunita' di effettuare, attraverso il tempo, scelte diverse. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 41-bis cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione - dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato, all'ufficio giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o distretto). - S. n. 232/1984, O. n. 164/1987 e 165/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte