Ordinanza 263/1989 (ECLI:IT:COST:1989:263)
Massima numero 24496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 263/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE - SCADENZA DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - DIRITTO DEL CONDUTTORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 263/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE - SCADENZA DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - DIRITTO DEL CONDUTTORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, perche' relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 882 del 1988, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni nella l. 6 febbraio 1987, n. 15, denunciato per contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., in quanto: a) stabilisce che, "nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' ricreative assistenziali, culturali e scolastiche e' dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilita' del canone corrente di mercato", crea una disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, non e' dovuto alcun compenso; b) sancisce che e' dovuto un compenso pari a ventuno mensilita' del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilita' del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparita' di trattamento nei confronti di titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, e' dovuta indennita' in ogni caso pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; c) valorizza, secondo un criterio definitivo arbitrario, quello dell''id quod plerumque accidit', la presunzione 'iuris et de iure' della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennita' anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita.
E' inammissibile, perche' relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 882 del 1988, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni nella l. 6 febbraio 1987, n. 15, denunciato per contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., in quanto: a) stabilisce che, "nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' ricreative assistenziali, culturali e scolastiche e' dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilita' del canone corrente di mercato", crea una disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, non e' dovuto alcun compenso; b) sancisce che e' dovuto un compenso pari a ventuno mensilita' del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilita' del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparita' di trattamento nei confronti di titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, e' dovuta indennita' in ogni caso pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; c) valorizza, secondo un criterio definitivo arbitrario, quello dell''id quod plerumque accidit', la presunzione 'iuris et de iure' della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennita' anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte