Ordinanza 268/1989 (ECLI:IT:COST:1989:268)
Massima numero 15319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 268/89. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA NON SEGUITO DALLA DECLARATORIA DELLO STATO DI INSOLVENZA - APPLICABILITA', ANCHE IN TALE IPOTESI, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUNIBILITA' DI FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE E FRAUDOLENTA - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA PER MANCANZA DI EFFETTIVO PREGIUDIZIO AL BENE TUTELATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 268/89. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA NON SEGUITO DALLA DECLARATORIA DELLO STATO DI INSOLVENZA - APPLICABILITA', ANCHE IN TALE IPOTESI, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUNIBILITA' DI FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE E FRAUDOLENTA - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA PER MANCANZA DI EFFETTIVO PREGIUDIZIO AL BENE TUTELATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'estensione - disposta dall'art. 236, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - delle ipotesi di reati di cui ai precedenti artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata e' preordinata alla conservazione dell'integrita' del patrimonio dell'impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualita' del loro non pieno soddisfacimento; tale essendo la ratio dell'incriminazione, ragionevolmente questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post., di un danno patrimoniale a carico dei creditori. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
L'estensione - disposta dall'art. 236, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - delle ipotesi di reati di cui ai precedenti artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata e' preordinata alla conservazione dell'integrita' del patrimonio dell'impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualita' del loro non pieno soddisfacimento; tale essendo la ratio dell'incriminazione, ragionevolmente questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post., di un danno patrimoniale a carico dei creditori. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte