Ordinanza 270/1989 (ECLI:IT:COST:1989:270)
Massima numero 12208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 270/89. INQUINAMENTO - RIFIUTI SOLIDI - TRASPORTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE - TRASPORTO ESEGUITO DAL TERZO - DIVERSO TRATTAMENTO PENALE - SITUAZIONI NON OMOGENEE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE. - d.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N. 915, ART. 25, COMMA 1; - COST., ART. 3.

Testo
Le situazioni di chi smaltisce rifiuti speciali propri e di chi professionalmente esercita l'attivita' di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure autorizzate, mentre nel secondo caso, il terzo e' incaricato da una ditta produttrice del solo trasporto; il loro disvalore sociale e' pertanto differente ed il relativo apprezzamento spetta esclusivamente al legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte