Ordinanza 271/1989 (ECLI:IT:COST:1989:271)
Massima numero 12207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
16/05/1989; Decisione del
16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 271/89. GIURISDIZIONE - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DESIGNAZIONE DI GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE HA EMESSO LA SENTENZA IMPUGNATA - PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON E' VIOLATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C. ART. 382, COMMA 1; - COST., ART. 25.
ORD. 271/89. GIURISDIZIONE - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DESIGNAZIONE DI GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE HA EMESSO LA SENTENZA IMPUGNATA - PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON E' VIOLATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C. ART. 382, COMMA 1; - COST., ART. 25.
Testo
GIUDICE NATURALE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ALTRO GIUDICE - Il giudice naturale precostituito per legge e' l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti dall'ordinamento processuale. Pertanto, non sussistendo rapporti di competenza tra le sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi, il principio del giudice naturale, posto a fondamento della imparzialita' e della indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, non e' leso allorche' la Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, designi altro giudice, diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata e la cui compenteza e' venuta meno in applicazione di norme di legge ed in relazione ad obiettive esigenze processuali. E' quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382, comma 1, c.p.c., in riferimento all'art. 25 Cost..
GIUDICE NATURALE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ALTRO GIUDICE - Il giudice naturale precostituito per legge e' l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti dall'ordinamento processuale. Pertanto, non sussistendo rapporti di competenza tra le sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi, il principio del giudice naturale, posto a fondamento della imparzialita' e della indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, non e' leso allorche' la Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, designi altro giudice, diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata e la cui compenteza e' venuta meno in applicazione di norme di legge ed in relazione ad obiettive esigenze processuali. E' quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382, comma 1, c.p.c., in riferimento all'art. 25 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte