Ordinanza 276/1989 (ECLI:IT:COST:1989:276)
Massima numero 15481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 276/89. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO MONITORIO - DECRETO INGIUNTIVO - NOTIFICAZIONE TARDIVA PER CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - INEFFICACIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella disciplina del procedimento monitorio e' da ritenere senz'altro ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorieta' dei termini e salvaguardia del diritto di difesa, per cui una qualsiasi modificazione al riguardo risulterebbe contraddittoria rispetto alla logica di speditezza tipica del procedimento a quo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 644 cod. proc. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore). - O. nn. 855/1988; 97/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte