Sentenza 101/2021 (ECLI:IT:COST:2021:101)
Massima numero 43849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione - Possibile posizionamento, per quelle di facile rimozione, per l'intero anno solare - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio ed esorbitanza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale.
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione - Possibile posizionamento, per quelle di facile rimozione, per l'intero anno solare - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio ed esorbitanza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 3 dello statuto speciale per la Sardegna - l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 che, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 43 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, prevede il possibile posizionamento, per l'intero anno solare, delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione di facile rimozione. La norma regionale impugnata dal Governo, mediante l'indicata autorizzazione ex lege senza imporre la preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica, viola l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - che reca «norme di grande riforma economico-sociale», valide anche per le Regioni a statuto speciale - ed esorbita dalle competenze statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 189 del 2016 e n. 232 del 2008).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 3 dello statuto speciale per la Sardegna - l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 che, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 43 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, prevede il possibile posizionamento, per l'intero anno solare, delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione di facile rimozione. La norma regionale impugnata dal Governo, mediante l'indicata autorizzazione ex lege senza imporre la preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica, viola l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - che reca «norme di grande riforma economico-sociale», valide anche per le Regioni a statuto speciale - ed esorbita dalle competenze statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 189 del 2016 e n. 232 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
21/02/2020
n. 3
art. 2
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 43
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte