Sentenza 281/1989 (ECLI:IT:COST:1989:281)
Massima numero 13002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 281/89. COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE COMUNALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPONENTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE - POSSIBILITA' DI REINCARICO ALLA SCADENZA DEL PRIMO MANDATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 2 LUGLIO 1952 N. 703, ART. 47, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 108, COMMA SECONDO.

Testo
COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE COMUNALE PER I TRIBUTI LOCALI L'art. 47, ultimo comma, della legge n. 703 del 1952, prevedendo la possibilita' di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, viola l'art. 108, comma secondo, Cost., in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina. - v. S.nn. 49/1968 e 25/1976).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte