Sentenza 282/1989 (ECLI:IT:COST:1989:282)
Massima numero 15199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Titolo
SENT. 282/89 B. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERISTICHE E DIFFERENZE.
SENT. 282/89 B. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERISTICHE E DIFFERENZE.
Testo
Pur essendo vero che l'estinzione del reato, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, e' condizionata dalla non commissione nei termini prescritti di altro delitto o contravvenzione della stessa indole e dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, cosi' come l'estinzione della pena, nel caso di ammissione alla liberazione condizionale, e' subordinata al decorso del tempo senza l'intervento di cause di revoca, e' necessario distinguere le predette condizioni sospensive alle quali i suddetti effetti sono subordinati. Giacche', mentre la sospensione condizionale della pena non comporta, nel momento in cui viene concessa, alcuna limitazione alla liberta' personale del condannato, la liberazione condizionale, dal momento in cui viene applicata fino a quello della sua revoca, comporta l'adempimento, da parte del condannato di particolari prescrizioni sicuramente limitatrici di tale liberta'.
Pur essendo vero che l'estinzione del reato, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, e' condizionata dalla non commissione nei termini prescritti di altro delitto o contravvenzione della stessa indole e dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, cosi' come l'estinzione della pena, nel caso di ammissione alla liberazione condizionale, e' subordinata al decorso del tempo senza l'intervento di cause di revoca, e' necessario distinguere le predette condizioni sospensive alle quali i suddetti effetti sono subordinati. Giacche', mentre la sospensione condizionale della pena non comporta, nel momento in cui viene concessa, alcuna limitazione alla liberta' personale del condannato, la liberazione condizionale, dal momento in cui viene applicata fino a quello della sua revoca, comporta l'adempimento, da parte del condannato di particolari prescrizioni sicuramente limitatrici di tale liberta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte