Sentenza 282/1989 (ECLI:IT:COST:1989:282)
Massima numero 15200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Titolo
SENT. 282/89 C. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - INACCETTABILITA' SIA DEL (GIA' PREVISTO) CRITERIO DEL COMPUTO TOTALE, SIA DI QUELLO (IPOTIZZABILE) DELLO SCOMPUTO TOTALE - NECESSITA' DI TENER CONTO IN CONGRUA MISURA DEL CARICO AFFLITTIVO SOFFERTO DURANTE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 282/89 C. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - INACCETTABILITA' SIA DEL (GIA' PREVISTO) CRITERIO DEL COMPUTO TOTALE, SIA DI QUELLO (IPOTIZZABILE) DELLO SCOMPUTO TOTALE - NECESSITA' DI TENER CONTO IN CONGRUA MISURA DEL CARICO AFFLITTIVO SOFFERTO DURANTE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'ammissione del condannato alla liberazione condizionale costituisce, sulla base dell'art. 27, terzo comma, Cost., un diritto per lo stesso, ove ricorrano le previste condizioni di legge, e non l'effetto di una rinuncia dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna. Il condizionalmente liberato, infatti, viene sottoposto ad una misura limitativa della liberta' personale, quale sicuramente e' la liberta' vigilata ex art. 230 c.p., sottoponendo l'ex detenuto ad una serie di controlli da parte di altri organi statali. Proprio perche' lo Stato nulla ha concesso al condannato per ammetterlo alla liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla liberta' vigilata non costituiscono il corrispettivo di una qualunque concessione, ed allo stesso modo la revoca della liberazione condizionale non va considerata come sanzione per l'inosservanza degli obblighi imposti, trovando il suo fondamento nell'errore del giudizio sulla base del quale il condannato era stato ammesso alla liberazione condizionale. E poiche' il giudicato va considerato intangibile, nel senso che non puo' mai aumentarsi l'afflittivita' implicita della pena stabilita nella sentenza di condanna, ne deriva che il non computare in alcun modo ai fini della determinazione della pena residua, il tempo trascorso in liberta' condizionale, altera a danno del condannato l'equilibrio proporzionalistico fra reato e pena lasciando scoperto, quanto a titolo di applicabilita', la liberta' vigilata ex art. 230 cod. pen. gia' patita dal condannato. Per contro lo scomputo della pena detentiva di tutto il periodo trascorso in esecuzione della liberta' condizionata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto parificherebbe arbitrariamente situazioni concretamente diverse quali sono quella di detenuto e di ammesso alla liberta' condizionata. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 177, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena residua - tra gli estremi opposti ed entrambi inaccettabili del computo e dello scomputo totali - tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale e delle restrizioni di liberta' subite dal condannato.
L'ammissione del condannato alla liberazione condizionale costituisce, sulla base dell'art. 27, terzo comma, Cost., un diritto per lo stesso, ove ricorrano le previste condizioni di legge, e non l'effetto di una rinuncia dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna. Il condizionalmente liberato, infatti, viene sottoposto ad una misura limitativa della liberta' personale, quale sicuramente e' la liberta' vigilata ex art. 230 c.p., sottoponendo l'ex detenuto ad una serie di controlli da parte di altri organi statali. Proprio perche' lo Stato nulla ha concesso al condannato per ammetterlo alla liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla liberta' vigilata non costituiscono il corrispettivo di una qualunque concessione, ed allo stesso modo la revoca della liberazione condizionale non va considerata come sanzione per l'inosservanza degli obblighi imposti, trovando il suo fondamento nell'errore del giudizio sulla base del quale il condannato era stato ammesso alla liberazione condizionale. E poiche' il giudicato va considerato intangibile, nel senso che non puo' mai aumentarsi l'afflittivita' implicita della pena stabilita nella sentenza di condanna, ne deriva che il non computare in alcun modo ai fini della determinazione della pena residua, il tempo trascorso in liberta' condizionale, altera a danno del condannato l'equilibrio proporzionalistico fra reato e pena lasciando scoperto, quanto a titolo di applicabilita', la liberta' vigilata ex art. 230 cod. pen. gia' patita dal condannato. Per contro lo scomputo della pena detentiva di tutto il periodo trascorso in esecuzione della liberta' condizionata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto parificherebbe arbitrariamente situazioni concretamente diverse quali sono quella di detenuto e di ammesso alla liberta' condizionata. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 177, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena residua - tra gli estremi opposti ed entrambi inaccettabili del computo e dello scomputo totali - tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale e delle restrizioni di liberta' subite dal condannato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte