Sentenza 282/1989 (ECLI:IT:COST:1989:282)
Massima numero 15202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Titolo
SENT. 282/89 E. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ELEMENTI - CRITERI.
SENT. 282/89 E. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ELEMENTI - CRITERI.
Testo
Non essendo consentito (v. massima C) superare in sede esecutiva l'entita' della pena determinata con la sentenza di condanna, il Tribunale di sorveglianza, nel quantificare la pena residua deve, innanzitutto, provvedere a sottrarre dalla pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subito dal condannato durante la liberta' condizionata e vigilata tenendo in particolare considerazione le limitazioni subite dallo stesso a seguito delle prescrizioni determinate in sede di sottoposizione alla liberta' vigilata; in secondo luogo il Tribunale deve emettere un giudizio prognostico sullo stato di rieducabilita' del condannato, tenendo conto della durata dello stato di liberta' condizionale, al fine di stabilire, valutando il tempo durante il quale sono state osservate le prescrizioni imposte, il grado di rieducabilita' raggiunto.
Non essendo consentito (v. massima C) superare in sede esecutiva l'entita' della pena determinata con la sentenza di condanna, il Tribunale di sorveglianza, nel quantificare la pena residua deve, innanzitutto, provvedere a sottrarre dalla pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subito dal condannato durante la liberta' condizionata e vigilata tenendo in particolare considerazione le limitazioni subite dallo stesso a seguito delle prescrizioni determinate in sede di sottoposizione alla liberta' vigilata; in secondo luogo il Tribunale deve emettere un giudizio prognostico sullo stato di rieducabilita' del condannato, tenendo conto della durata dello stato di liberta' condizionale, al fine di stabilire, valutando il tempo durante il quale sono state osservate le prescrizioni imposte, il grado di rieducabilita' raggiunto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte