Sentenza 283/1989 (ECLI:IT:COST:1989:283)
Massima numero 12236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  17/05/1989;  Decisione del  17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12235


Titolo
SENT. 283/89 B. PENSIONI - PRESCRIZIONE RATE - LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE - LEGGE INTERPRETATIVA - EQUIPARAZIONE, AI FINI DELLA PRESCRIZIONE BREVE, DELLE RATE COMUNQUE NON POSTE IN PAGAMENTO ALLE RATE NON RISCOSSE - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L.11 MARZO 1988 N.67 ART.11. - COST.ARTT.3, 38.

Testo
PENSIONI - PRESCRIZIONE RATE. E' elemento rivelatore di concreta irrazionalita' l'applicabilita' della prescrizione breve, con legge d'interpretazione, a tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione delle rate della pensione, e cio' quando sia disposto peraltro a distanza di oltre un cinquantennio da una incontroversa applicazione della norma circoscritta alle somme gia' in riscossione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt.3 e 38 Cost., l'art.11 l. 11 marzo 1988 n.67 che, identicamente disciplinando posizioni soggettive difformi, equipara ai fini della prescrizione quinquennale la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte