Sentenza 284/1989 (ECLI:IT:COST:1989:284)
Massima numero 12013
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 284/89. REGIONE TOSCANA - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNITARIO IN TEMA DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI REIMPIANTO DI VITI - PARZIALE NON SPETTANZA ALLO STATO. - DECRETO MINISTERO AGRICOLTURA 12 OTTOBRE 1988, N. 469 - COST., ART. 117, IN RELAZIONE AL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 6
SENT. 284/89. REGIONE TOSCANA - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNITARIO IN TEMA DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI REIMPIANTO DI VITI - PARZIALE NON SPETTANZA ALLO STATO. - DECRETO MINISTERO AGRICOLTURA 12 OTTOBRE 1988, N. 469 - COST., ART. 117, IN RELAZIONE AL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 6
Testo
REGIONI IN GENERE - REGIONE TOSCANA - REGOLAMENTI COMUNITARI - AGRICOLTURA. Spetta in principio alle Regioni, nelle materie di loro competenza, l'attuazione anche in via normativa di regolamenti comunitari non "autosufficienti", ma non e' escluso l'intervento statale fondato su idoneo presupposto giustificativo ed adottato nella forma dovuta. Nella specie, per quanto concerne la disciplina dei requisiti formali e sostanziali degli atti di trasferimento del diritto di reimpianto di viti, pur sussistendo indubbie esigenze unitarie, tuttavia l'intervento dello Stato e' lesivo delle attribuzioni regionali perche' non adottato nella forma della legge (o atto equiparato) o almento sulla base di idoneo supporto legislativo: di conseguenza deve dichiararsi che non spetta allo Stato di disciplinare mediante decreto ministeriale gli oggetti di cui agli artt. 1 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale al diritto trasferito) del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469 e di conseguenza tale decreto deve essere annullato limitatamente a tali disposizioni. Inoltre, non essendo imposta da alcun interesse unitario la totale privazione in capo alle regioni del relativo potere, non spetta allo Stato vietare qualsiasi autorizzazione di nuovi impianti di viti previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 Reg. CEE n. 822/1987 a favore di chi abbia ceduto il diritto di reimpianto di viti e di conseguenza deve essere annullato l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura sopraindicato. Viceversa non si risolve in indebita limitazione delle attribuzioni regionali, e percio' spetta allo Stato, sia la previsione del previo assenso delle regioni all'esercizio del diritto oggetto del trasferimento (arrt. 2 e 3 del decreto ministeriale) sia l'imposizione di obblighi di comunicazione dei trasferimenti medesimi (artt. 4 e 6 del decreto medesimo). - cfr. S. n. 304/1987
REGIONI IN GENERE - REGIONE TOSCANA - REGOLAMENTI COMUNITARI - AGRICOLTURA. Spetta in principio alle Regioni, nelle materie di loro competenza, l'attuazione anche in via normativa di regolamenti comunitari non "autosufficienti", ma non e' escluso l'intervento statale fondato su idoneo presupposto giustificativo ed adottato nella forma dovuta. Nella specie, per quanto concerne la disciplina dei requisiti formali e sostanziali degli atti di trasferimento del diritto di reimpianto di viti, pur sussistendo indubbie esigenze unitarie, tuttavia l'intervento dello Stato e' lesivo delle attribuzioni regionali perche' non adottato nella forma della legge (o atto equiparato) o almento sulla base di idoneo supporto legislativo: di conseguenza deve dichiararsi che non spetta allo Stato di disciplinare mediante decreto ministeriale gli oggetti di cui agli artt. 1 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale al diritto trasferito) del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469 e di conseguenza tale decreto deve essere annullato limitatamente a tali disposizioni. Inoltre, non essendo imposta da alcun interesse unitario la totale privazione in capo alle regioni del relativo potere, non spetta allo Stato vietare qualsiasi autorizzazione di nuovi impianti di viti previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 Reg. CEE n. 822/1987 a favore di chi abbia ceduto il diritto di reimpianto di viti e di conseguenza deve essere annullato l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura sopraindicato. Viceversa non si risolve in indebita limitazione delle attribuzioni regionali, e percio' spetta allo Stato, sia la previsione del previo assenso delle regioni all'esercizio del diritto oggetto del trasferimento (arrt. 2 e 3 del decreto ministeriale) sia l'imposizione di obblighi di comunicazione dei trasferimenti medesimi (artt. 4 e 6 del decreto medesimo). - cfr. S. n. 304/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1977
n. 616
art. 6