Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione - Permanenza, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL), delle strutture rimovibili assentite fino alla scadenza del titolo concessorio - Localizzazione non più limitata, per effetto della novella, alla sola stagione balneare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento penale, esorbitanza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. l), m) ed s), Cost. e 3 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 1, comma 2, lett. b), c) e d), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 che, modificando l'art. 22-bis della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede la permanenza, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL), delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione rimovibili assentite fino alla scadenza del titolo concessorio e la loro localizzazione non più limitata alla sola stagione balneare. Le disposizioni impugnate non determinano, nel contesto normativo in cui s'inseriscono, l'effetto lamentato, perché disciplinano materie di competenza legislativa regionale - edilizia, urbanistica e gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione su beni del demanio marittimo - senza derogare alla legge statale sull'autorizzazione paesaggistica, espressamente richiamata nell'art. 22-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989.
Gli istituti di protezione ambientale e paesaggistica validi su tutto il territorio nazionale trovano applicazione, ove non derogati, pur in assenza di specifici o reiterati richiami da parte della legislazione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 29 del 2021 e n. 258 del 2020.