Ordinanza 291/1989 (ECLI:IT:COST:1989:291)
Massima numero 24497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 291/89. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 291/89. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - DIPENDENTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla discrezionalita' del legislatore, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 14 l. 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, comma 4, l. 17 maggio 1985, n. 210 denunciati, in riferimento agli art. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato. Il permanere, per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti.
E' manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla discrezionalita' del legislatore, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 14 l. 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, comma 4, l. 17 maggio 1985, n. 210 denunciati, in riferimento agli art. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato. Il permanere, per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte