Ordinanza 292/1989 (ECLI:IT:COST:1989:292)
Massima numero 13466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  17/05/1989;  Decisione del  17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 292/89. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LIQUIDAZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO - DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE - CRITERI - MODIFICA "IN PEUIS" DI QUELLI PREVISTI NELL'ORIGINARIO D.L. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 10/7/1982, N. 429, ART. 31, SECONDO COMMA, COME MODIFICATO DALLA L. 7/8/1982, N. 516. - COST., ART. 3.

Testo
Nel caso di modifica, da parte di legge di conversione, della disciplina concernente la liquidazione delle istanze di condono tributario, introdotta con decreto legge, non e` irragionevole, dato il carattere naturalmente provvisorio del decreto legge stesso, che alcuni rapporti vengano definiti in base alle previsioni di quest'ultimo ed altri in base a quelle - anche se per il piu` svantaggiose al contribuente - della legge di conversione, trattandosi di situazioni riferite a tempi diversi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato con legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte