Ordinanza 295/1989 (ECLI:IT:COST:1989:295)
Massima numero 13467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 295/89. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO SU PROVA SCRITTA NON FONDATA - ESECUZIONE PROVVISORIA DEL DECRETO STESSO - CONVERSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - A) CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL PERIODO NEL RITARDO - MANCATA PREVISIONE - B) ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO A FAVORE DELL'ISTANTE OPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 648. - COST., ARTT. 3, 24, PRIMO E SECONDO COMMA.
ORD. N. 295/89. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO SU PROVA SCRITTA NON FONDATA - ESECUZIONE PROVVISORIA DEL DECRETO STESSO - CONVERSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - A) CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL PERIODO NEL RITARDO - MANCATA PREVISIONE - B) ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO A FAVORE DELL'ISTANTE OPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 648. - COST., ARTT. 3, 24, PRIMO E SECONDO COMMA.
Testo
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su prova scritta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, da parte del giudice, deve ovviamente essere esercitata - come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare - attraverso la congiunta valutazione del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" e non comporta attenuazione di onere probatorio perche`, in ogni caso, la valutazione del "fumus boni iuris" va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del cod. di proc. civ.) - cfr S. n. 137 del 1984.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su prova scritta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, da parte del giudice, deve ovviamente essere esercitata - come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare - attraverso la congiunta valutazione del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" e non comporta attenuazione di onere probatorio perche`, in ogni caso, la valutazione del "fumus boni iuris" va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del cod. di proc. civ.) - cfr S. n. 137 del 1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte