Sentenza 101/2021 (ECLI:IT:COST:2021:101)
Massima numero 43866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione - Disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL) - Durata del permesso di costruire non più limitata, per effetto della novella, alla sola stagione balneare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento penale, esorbitanza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione - Disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL) - Durata del permesso di costruire non più limitata, per effetto della novella, alla sola stagione balneare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento penale, esorbitanza dalle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. l), m) ed s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 2, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, che abroga l'art. 43, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, secondo cui, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL), la durata del permesso di costruire strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione è limitata alla sola stagione balneare. L'intervento normativo riguarda esclusivamente il permesso di costruire, ovvero un titolo edilizio la cui disciplina ricade nella competenza del legislatore sardo.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. l), m) ed s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 2, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, che abroga l'art. 43, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, secondo cui, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali (PUL), la durata del permesso di costruire strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione è limitata alla sola stagione balneare. L'intervento normativo riguarda esclusivamente il permesso di costruire, ovvero un titolo edilizio la cui disciplina ricade nella competenza del legislatore sardo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
21/02/2020
n. 3
art. 2
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 43
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146