Sentenza 8/2025 (ECLI:IT:COST:2025:8)
Massima numero 46661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  14/01/2025;  Decisione del  14/01/2025
Deposito del 04/02/2025; Pubblicazione in G. U. 05/02/2025
Massime associate alla pronuncia:  46658  46659  46660


Titolo
Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo con messa alla prova – Divieto di applicazione, per mezzo di decretazione d’urgenza, per i delitti aggravati di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo – Asserita natura processuale dell’istituto in esame – Denunciata violazione dei principi di protezione dell’infanzia e della gioventù – Sopravvenuta modifica in senso peggiorativo delle condizioni di accesso alla messa alla prova con effetti di natura sostanziale – Conseguente inapplicabilità della disciplina censurata ai fatti anteriori, oggetto dei giudizi a quibus, in forza del principio costituzionale e convenzionale di irretroattività della norma penale sfavorevole – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199030).

Testo

Sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. Contrariamente a quanto assume il rimettente, la disposizione censurata, che interviene sull’istituto della messa alla prova nel processo minorile, precludendone in radice, e con effetto retroattivo, la fruibilità in relazione a specifici reati, non è applicabile nei giudizi a quibus in forza del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU. La giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 32 del 2020 ha infatti affermato, in sintonia con quella della Corte EDU, che le modifiche normative che incidono sulla “qualità” della pena sono attratte nell’alveo del principio di legalità sostanziale, a prescindere dalla loro collocazione “topografica”, superando così a detti fini la distinzione fra norme penali sostanziali e norme processuali. Tale conclusione si impone a maggior ragione in riferimento alla disposizione censurata, che determina un effetto negativo ancora più radicale, eliminando la possibilità per il minorenne di accedere a un istituto atto a determinare l’estinzione del reato e a escludere quindi l’applicazione di qualsiasi pena. Non vi è dubbio, pertanto, che la nuova disposizione, incidendo direttamente sulla disciplina sostanziale e in senso deteriore rispetto alla previgente, non possa essere applicata a fatti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (15 novembre 2023), anche a tutela del legittimo affidamento sorto negli imputati riguardo al complessivo regime sanzionatorio previsto per i reati commessi. (Precedenti: S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, 42287; S. 183/2021 - mass. 44161; S. 240/2015 - 38624).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 28  co. 5

decreto-legge  15/09/2023  n. 123  art. 6  co. 1

legge  13/11/2023  n. 159  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte