Ordinanza 300/1989 (ECLI:IT:COST:1989:300)
Massima numero 24498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  17/05/1989;  Decisione del  17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 300/89. ELEZIONI - REGIONE VALLE D'AOSTA - CONTENZIOSO ELETTORALE REGIONALE - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PREVISIONE PER LE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA E NON ANCHE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA - PREVISIONE, IN TALE REGIONE, DI UN SOLO GRADO DI GIURISDIZIONE (DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154, nonche' dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257. I primi due articoli vengono censurati in quanto non estendono alle Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale; ma tali norme non sono direttamente applicabili al giudizio principale, retto dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962, rispetto al quale l'impugnazione viene prospettata solo di riflesso, non essendo dato comprendere la portata della censura pertanto trattandosi di mera riproposizione di questione gia' dichiarata inammissibile con sentenza n. 1131 del 1988, va emessa a riguardo pronuncia di manifesta inammissibilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte