Ordinanza 301/1989 (ECLI:IT:COST:1989:301)
Massima numero 13468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 301/89. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA PER VEICOLI DI CATEGORIA C - VALIDITA' TEMPORALE - LIMITE DI ANNI CINQUE ANCHE SE DI ESSA VENGA FATTO USO PER CONDURRE VEICOLI DI CATEGORIA A O B - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 15 GIUGNO 1988, N. 393, ART. 88 SECONDO COMMA - COST., ART. 3.
ORD. N. 301/89. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA PER VEICOLI DI CATEGORIA C - VALIDITA' TEMPORALE - LIMITE DI ANNI CINQUE ANCHE SE DI ESSA VENGA FATTO USO PER CONDURRE VEICOLI DI CATEGORIA A O B - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 15 GIUGNO 1988, N. 393, ART. 88 SECONDO COMMA - COST., ART. 3.
Testo
La patente di guida valida per la conduzione di piu' categorie di veicoli e' pur sempre un atto amministrativo unico - e non gia` la somma di piu' concessioni - di modo che la verifica dei prescritti requisiti di idoneita` fisica e psichica, considerato l'impiego complessivamente piu' gravoso dell'abilitato e la presumibile incidenza sull'idoneita' psico-fisica, e' ragionevolmente disposta con frequenza maggiore rispetto a quanto stabilito per la patente, la cui validita' e' circoscritta agli effetti della guida di un tipo soltanto di veicolo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989, n. 393, nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di categoria C abbia una validita' limitata a cinque anni pur quando di essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di categoria A o B).
La patente di guida valida per la conduzione di piu' categorie di veicoli e' pur sempre un atto amministrativo unico - e non gia` la somma di piu' concessioni - di modo che la verifica dei prescritti requisiti di idoneita` fisica e psichica, considerato l'impiego complessivamente piu' gravoso dell'abilitato e la presumibile incidenza sull'idoneita' psico-fisica, e' ragionevolmente disposta con frequenza maggiore rispetto a quanto stabilito per la patente, la cui validita' e' circoscritta agli effetti della guida di un tipo soltanto di veicolo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989, n. 393, nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di categoria C abbia una validita' limitata a cinque anni pur quando di essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di categoria A o B).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte