Ordinanza 303/1989 (ECLI:IT:COST:1989:303)
Massima numero 24499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 303/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - COMUNI AD ALTA INTENSITA' ABITATIVA - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI SFRATTI (FINO AL 31 DICEMBRE 1988) - ESTENSIONE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
ORD. 303/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - COMUNI AD ALTA INTENSITA' ABITATIVA - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI SFRATTI (FINO AL 31 DICEMBRE 1988) - ESTENSIONE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 bis aggiunto al d.l. 8 febbraio 1988, n. 26 dalla legge di conversione (l. 9 aprile 1988 n. 83), il quale per i comuni ad alta tensione abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo. Nella more del giudizio davanti alla Corte e' venuta meno l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale e' subentrato l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella l. 21 febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione.
E' manifestamente inammissibile, per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 bis aggiunto al d.l. 8 febbraio 1988, n. 26 dalla legge di conversione (l. 9 aprile 1988 n. 83), il quale per i comuni ad alta tensione abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo. Nella more del giudizio davanti alla Corte e' venuta meno l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale e' subentrato l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella l. 21 febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte