Ordinanza 304/1989 (ECLI:IT:COST:1989:304)
Massima numero 24503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  17/05/1989;  Decisione del  17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 304/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - SCADENZA DEL VECCHIO CONTRATTO - OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE - OBBLIGHI IMPOSTI AL CONDUTTORE - AUMENTO DEL CANONE IN MISURA PREFISSATA CON ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, la questione di legittimita' dell'art. 2 d.l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella l. 25 novembre 1987, n. 478, gia' esaminata e dichiarata non fondata, con sentenza n. 22 del 1988, nella parte in cui si stabilisce che il conduttore di immobili ad uso diverso da abitazione, per il periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata dal giudice o alla decorrenza di un nuovo contratto, non e' tenuto a corrispondere se non il canone, maggiorato di un aumento in misura prefissata dalla legge e neppure a risarcire il danno 'ex' art. 1591 cod. civ..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte