Ordinanza 306/1989 (ECLI:IT:COST:1989:306)
Massima numero 24505
Giudizio GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  17/05/1989;  Decisione del  17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 306/89. ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA SENTENZA N. 78 DEL 1989.

Testo
Ravvisata la necessita' di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989, si dispone: 1) Nel "considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del n. 7 (che comincia con le parole. ... Ma, di piu', appena circa undici anni prima"; e termina con le parole") "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo. "ma, di piu', appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p. il legislatore aveva ribadito. in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilita' della costituzione di parte civile"; 2) Nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma 2 dell'art. 373 del c.p.m.p., la declaratoria d'inammissibilita' della questione relativa al comma 2 del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 21