Sentenza 307/1989 (ECLI:IT:COST:1989:307)
Massima numero 12015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12014


Titolo
SENT. 307/89 B. PENSIONE DI VECCHIAIA - INUTILIZZABILITA' DEI CONTRIBUTI VOLONTARI - RIMBORSO - INFONDATEZZA. - D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N.1432, ART. 10 - COST., ARTT. 3 E 38

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI. Il mancato computo dei contributi volontari ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia non ne comporta il rimborso, sia perche' si tratta di ipotesi non omogenea rispetto a quelle nelle quali esso e' normativamente previsto, sia perche' essi sono potenzialmente utilizzabili ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' e non e' costituzionalmente imposta la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.1432).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte