Sentenza 308/1989 (ECLI:IT:COST:1989:308)
Massima numero 12016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 308/89. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - TITOLI VALIDI - PRINCIPIO DELLA STRETTA ATTINENZA TRA TALI TITOLI E LE MATERIE OGGETTO DELL'INSEGNAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270, ART. 76 - COST., ARTT. 3, 35, 97
SENT. 308/89. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - TITOLI VALIDI - PRINCIPIO DELLA STRETTA ATTINENZA TRA TALI TITOLI E LE MATERIE OGGETTO DELL'INSEGNAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270, ART. 76 - COST., ARTT. 3, 35, 97
Testo
SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - INSEGNANTI. La regola della necessaria "stretta attinenza" tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento e' oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validita' dell'insegnamento medesimo - e quindi dell'apprendimento dei discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea specifica preparazione culturale dei docenti. Correttamente, pertanto il legislatore, nel prevedere sessioni riservate di esami di abilitazione a vantaggio di soggetti vertenti in particolari situazioni, non ha disposto deroghe alla normativa generale delle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio gia' riconosciuto valido e poi escluso dal d.m. 2 marzo 1972 (nella specie: laurea in scienze politiche, in relazione all'insegnamento delle lingue straniere). E' dunque infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. - cfr. S. n. 201/1986, O. n. 687/1988
SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - INSEGNANTI. La regola della necessaria "stretta attinenza" tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento e' oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validita' dell'insegnamento medesimo - e quindi dell'apprendimento dei discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea specifica preparazione culturale dei docenti. Correttamente, pertanto il legislatore, nel prevedere sessioni riservate di esami di abilitazione a vantaggio di soggetti vertenti in particolari situazioni, non ha disposto deroghe alla normativa generale delle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio gia' riconosciuto valido e poi escluso dal d.m. 2 marzo 1972 (nella specie: laurea in scienze politiche, in relazione all'insegnamento delle lingue straniere). E' dunque infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. - cfr. S. n. 201/1986, O. n. 687/1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte