Sentenza 102/2021 (ECLI:IT:COST:2021:102)
Massima numero 43883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  15/04/2021;  Decisione del  15/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43884


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione adeguata con riferimento alla rilevanza e all'esclusione di una interpretazione costituzionalmente orientata - Ammissibilità della questione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 sussistono le condizioni di ammissibilità, sia sul piano della rilevanza, perché il rimettente ha precisato che la previsione impugnata incide direttamente sulla definizione dell'onorario spettante al collegio di consulenti tecnici d'ufficio nominato nel giudizio principale, sia perché nessun addebito può essergli mosso per non avere tentato una interpretazione costituzionalmente orientata, visto il tenore perentorio della disposizione, che non consentiva alcuno sforzo ermeneutico atto a motivare l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice.

L'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2013 e n. 253 del 2020; in senso conforme, sentenze n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  08/03/2017  n. 24  art. 15  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte