Sentenza 309/1989 (ECLI:IT:COST:1989:309)
Massima numero 12023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 309/89 - ISTRUZIONE PUBBLICA - FUNZIONE ISPETTIVA - RUOLI DISTINTI. - L. 30.7.1973, N. 477, ART. 1 LETT. A9 E 4, I COMMA; D.P.R. 31.5.1974, N. 417, ARTT. 4, 124 - COST. ARTT. 3, 36, 76, 97

Testo
ISTRUZIONE PUBBLICA - FUNZIONE ISPETTIVA - RUOLI DISTINTI. La direttiva, impartita dagli artt. 1, lett. a), e 4, primo comma, punto 2) della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, di "riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale" e, correlativamente, di "disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale ispettivo della scuola materna, elementare e secondaria", non implica, ne' concettualmente, ne' in via di interpretazione della mens legis, un vincolo del legislatore delegato all'istituzione di un ruolo unico. Non sussiste pertanto la denunziata violazione dell'art. 76 Cost. Nemmeno e' ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. stante l'obiettiva differenza di compiti e diposizione giuridica tra ispettori tecnici centrali e ispettori tecnici periferici. Va conseguentemente disattesa la pretesa violazione degli artt. 36 e 37 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte