Sentenza 310/1989 (ECLI:IT:COST:1989:310)
Massima numero 12038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Titolo
SENT. 310/89 F. - FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIRITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTITE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO - RICONOSCIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - C.C. ART. 540, SECONDO COMMA - COST. ARTT. 2 E 3.
SENT. 310/89 F. - FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIRITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTITE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO - RICONOSCIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - C.C. ART. 540, SECONDO COMMA - COST. ARTT. 2 E 3.
Testo
FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTTE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO. E' compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla con- servazione dell'alloggio in caso di morte del partner. Due appaiono le forme di tutela possibili: quella, gravemente limitatrice del diritto di proprieta' degli eredi, del diritto (reale) di abitazione ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria piu' favorevole del de cuius, quella, piu' moderata, di un diritto personale di godimento temporalmente limitato. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, secondo comma c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la parte in cui non riserva al convivente more uxorio, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della coppia, se di proprieta' del defunto o comune.
FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTTE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO. E' compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla con- servazione dell'alloggio in caso di morte del partner. Due appaiono le forme di tutela possibili: quella, gravemente limitatrice del diritto di proprieta' degli eredi, del diritto (reale) di abitazione ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria piu' favorevole del de cuius, quella, piu' moderata, di un diritto personale di godimento temporalmente limitato. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, secondo comma c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la parte in cui non riserva al convivente more uxorio, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della coppia, se di proprieta' del defunto o comune.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte