Sentenza 310/1989 (ECLI:IT:COST:1989:310)
Massima numero 12038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12033  12034  12035  12036  12037


Titolo
SENT. 310/89 F. - FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIRITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTITE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO - RICONOSCIMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - C.C. ART. 540, SECONDO COMMA - COST. ARTT. 2 E 3.

Testo
FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTTE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO. E' compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla con- servazione dell'alloggio in caso di morte del partner. Due appaiono le forme di tutela possibili: quella, gravemente limitatrice del diritto di proprieta' degli eredi, del diritto (reale) di abitazione ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria piu' favorevole del de cuius, quella, piu' moderata, di un diritto personale di godimento temporalmente limitato. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, secondo comma c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la parte in cui non riserva al convivente more uxorio, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della coppia, se di proprieta' del defunto o comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte