Ordinanza 314/1989 (ECLI:IT:COST:1989:314)
Massima numero 24509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 314/89. REATI TRIBUTARI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - FRODE FISCALE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - ALTERAZIONE <> DEL RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 7, l. 10 luglio 1982, n. 429, (come convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione, gia' dichiarata non fondata con sent. n. 247 del 1989. Le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte