Sentenza 317/1989 (ECLI:IT:COST:1989:317)
Massima numero 12719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 317/89. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - CONVENUTO CONTUMACE - SCRITTURA DELLA CUI PRODUZIONE EGLI NON E' MESSO IN GRADO DI AVERE NOTIZIA - CONOSCENZA LEGALE DELLA STESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 317/89. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - CONVENUTO CONTUMACE - SCRITTURA DELLA CUI PRODUZIONE EGLI NON E' MESSO IN GRADO DI AVERE NOTIZIA - CONOSCENZA LEGALE DELLA STESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Anche per i giudizi davanti al Tribunale - potendo, in tale sede, essere prodotti documenti nuovi - costituisce ingiustificato aggravio della posizione del convenuto contumace, con lesione del suo diritto di difesa, il fatto che - sostanzialmente - si abbia per riconosciuta da questi una scrittura, della cui produzione egli non e' messo in grado di avere notizia: cio' anche se al contumace e' consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame e del disconoscimento, null'altro che aspetti di detto ingiustificato aggravio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. - cfr. S. n. 250/1986.
Anche per i giudizi davanti al Tribunale - potendo, in tale sede, essere prodotti documenti nuovi - costituisce ingiustificato aggravio della posizione del convenuto contumace, con lesione del suo diritto di difesa, il fatto che - sostanzialmente - si abbia per riconosciuta da questi una scrittura, della cui produzione egli non e' messo in grado di avere notizia: cio' anche se al contumace e' consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame e del disconoscimento, null'altro che aspetti di detto ingiustificato aggravio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. - cfr. S. n. 250/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte