Sentenza 318/1989 (ECLI:IT:COST:1989:318)
Massima numero 12720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 318/89. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI INABILITA' PER INFORTUNIO - ULTERIORE INFORTUNIO OCCORSO AL TITOLARE DI ESSA, INTERVALLATO DA OLTRE UN DECENNIO DAL PRECEDENTE - REVISIONE 'IN PEIUS' DELLA RENDITA - MANCATA ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 318/89. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI INABILITA' PER INFORTUNIO - ULTERIORE INFORTUNIO OCCORSO AL TITOLARE DI ESSA, INTERVALLATO DA OLTRE UN DECENNIO DAL PRECEDENTE - REVISIONE 'IN PEIUS' DELLA RENDITA - MANCATA ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Nel caso in cui al titolare di rendita di inabilita' sia occorso un ulteriore infortunio indennizzabile, intervallato da oltre dieci anni dal precedente, e' ingiustificato e irrazionale che alla rendita predetta sia inapplicabile il principio della consolidazione, vigente invece se l'infortunio e' unico e che, quindi - in un'ipotesi in cui vi e' addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato - essa sia soggetta a revisione, con l'effetto di poter essere quantificata in misura anche inferiore a quella gia' spettante. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli.
Nel caso in cui al titolare di rendita di inabilita' sia occorso un ulteriore infortunio indennizzabile, intervallato da oltre dieci anni dal precedente, e' ingiustificato e irrazionale che alla rendita predetta sia inapplicabile il principio della consolidazione, vigente invece se l'infortunio e' unico e che, quindi - in un'ipotesi in cui vi e' addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato - essa sia soggetta a revisione, con l'effetto di poter essere quantificata in misura anche inferiore a quella gia' spettante. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte