Sentenza 319/1989 (ECLI:IT:COST:1989:319)
Massima numero 12088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Titolo
SENT. 319/89 A. SURROGAZIONE - SURROGAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RECUPERO DELLE INDENNITA' EROGATE ALL'ASSISTITO PER I DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI - PRELAZIONE SULL'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 319/89 A. SURROGAZIONE - SURROGAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RECUPERO DELLE INDENNITA' EROGATE ALL'ASSISTITO PER I DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI - PRELAZIONE SULL'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel caso di danni alla persona cagionati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, l'ente gestore di assicurazioni sociali cui sia iscritto il danneggiato puo' esercitare, ai fini del rimborso delle prestazioni erogate, due diverse azioni: una, 'ex' art. 1916 cod.civ., nei confronti del responsabile del danno; l'altra, 'ex' art. 28, L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Conseguentemente, nel giudizio promosso dall'I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 28 della L.n. 990 cit., difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. e relativa all'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, in quanto consente che la surroga dell'ente gestore di assicurazioni sociali possa incidere sul diritto del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno).
Nel caso di danni alla persona cagionati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, l'ente gestore di assicurazioni sociali cui sia iscritto il danneggiato puo' esercitare, ai fini del rimborso delle prestazioni erogate, due diverse azioni: una, 'ex' art. 1916 cod.civ., nei confronti del responsabile del danno; l'altra, 'ex' art. 28, L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Conseguentemente, nel giudizio promosso dall'I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 28 della L.n. 990 cit., difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. e relativa all'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, in quanto consente che la surroga dell'ente gestore di assicurazioni sociali possa incidere sul diritto del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte