Sentenza 319/1989 (ECLI:IT:COST:1989:319)
Massima numero 12092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  12088  12179  12182


Titolo
SENT. 319/89 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO ALL'INTEGRITA' PERSONALE.

Testo
L'integrita' personale e' configurata come "fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere della Repubblica di tutelarlo (art. 32 Cost.) nonche' col riconoscimento della sua inviolabilita' ai sensi dell'art. 2 Cost., sicche' il legislatore deve prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro in caso di lesione. - S. n. 132/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte