Sentenza 320/1989 (ECLI:IT:COST:1989:320)
Massima numero 12895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 320/89. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO POSTALE - AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE - ACCETTAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEGLI EFFETTI POSTALI A LORO CURA - CONSEGUENTI SPESE DERIVANTI ALLO STATO - COPERTURA - MANCATA INDICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 320/89. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZIO POSTALE - AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE - ACCETTAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEGLI EFFETTI POSTALI A LORO CURA - CONSEGUENTI SPESE DERIVANTI ALLO STATO - COPERTURA - MANCATA INDICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina del servizio postale, relativa all'accettazione, trasporto e consegna degli effetti postali ad opera dei concessionari di autolinee, di cui al T.U., approvato con d.P.R. n. 156 del 1973, indica i mezzi per far fronte alle spese derivanti allo Stato dalla predisposizione e dall'esecuzione del servizio medesimo: infatti, a norma dell'art. 3 di detto d.P.R., e' ancora in vigore l'art. 8 della precedente L.n. 53 del 1952, il quale prevede che "alla spesa occorrente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-1951 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Peraltro, non puo' desumersi 'ex post' dalla legislazione statale in tema di ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto (legge 10 aprile 1981, n. 151; decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 18), ne' e' altrimenti dimostrato, che le emergenze finanziarie negative, concernenti "maggiori" spese derivate allo Stato dai disavanzi delle aziende concessionarie dovuti a inadeguatezza (successiva) delle entrate (canoni) o a lievitazione delle spese di esercizio, fossero esattamente prevedibili nelle quantita' e nei tempi, onde poter fondatamente addebitare alla normativa in questione di non aver indicato i mezzi di copertura delle stesse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 del T.U. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).
La disciplina del servizio postale, relativa all'accettazione, trasporto e consegna degli effetti postali ad opera dei concessionari di autolinee, di cui al T.U., approvato con d.P.R. n. 156 del 1973, indica i mezzi per far fronte alle spese derivanti allo Stato dalla predisposizione e dall'esecuzione del servizio medesimo: infatti, a norma dell'art. 3 di detto d.P.R., e' ancora in vigore l'art. 8 della precedente L.n. 53 del 1952, il quale prevede che "alla spesa occorrente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-1951 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Peraltro, non puo' desumersi 'ex post' dalla legislazione statale in tema di ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto (legge 10 aprile 1981, n. 151; decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 18), ne' e' altrimenti dimostrato, che le emergenze finanziarie negative, concernenti "maggiori" spese derivate allo Stato dai disavanzi delle aziende concessionarie dovuti a inadeguatezza (successiva) delle entrate (canoni) o a lievitazione delle spese di esercizio, fossero esattamente prevedibili nelle quantita' e nei tempi, onde poter fondatamente addebitare alla normativa in questione di non aver indicato i mezzi di copertura delle stesse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 del T.U. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte