Sentenza 103/2021 (ECLI:IT:COST:2021:103)
Massima numero 43908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Casi di estinzione del reato - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Possibilità, per il giudice, di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie concreta con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza - Omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento - Richiesta di intervento additivo di carattere significativamente manipolativo - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Casi di estinzione del reato - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Possibilità, per il giudice, di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie concreta con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza - Omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento - Richiesta di intervento additivo di carattere significativamente manipolativo - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 162-bis cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 162-bis cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 162
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte